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Manifesto della Partecipazione
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II) Riforma del C.N.E.L.
Il Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) è un Organo ausiliario previsto dall’ ART. 99 Cost.. Disciplinato con legge attuativa 5 gennaio 1957 n. 33, è entrato in funzione nel gennaio 1958.
Attualmente è disciplinato dalla legge 30 dicembre 1986 n. 936.
È organo di consulenza del Parlamento e del Governo per le materie che gli sono attribuite per legge; dispone della facoltà d’iniziativa legislativa -
Parificandolo ai Consigli Regionali ( ART. 121 Cost.) e ai 50000 elettori (ART. 71 Cost.). E’ composto dai rappresentanti delle categorie produttive.
L’organo, in questi quarant’ anni di storia, si è distinto per il suo scarso attivismo, tanto da indurre molti a ritenerlo un organo inutile.
Esso invece, se adeguatamente riformato e utilizzato, potrebbe diventare uno straordinario strumento “partecipativo”: consentirebbe di colmare una grave lacuna istituzionale, tanto più grave perché in contrasto con la Costituzione.
Il nostro Ordinamento Costituzionale prevede l’esistenza di due soggetti dotati di diritti politici: i cittadini e i lavoratori.
Così recita l’ART. 3 Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che , limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
La Costituzione con questo articolo recepisce una realtà di fatto: ogni individuo è ad un tempo, cittadino, dotato di diritti eguali a quelli goduti da qualunque altro cittadino, e lavoratore, e in quanto tale, diverso da altri lavoratori, con diversi interessi, obiettivi, ecc.
Nel caso del cittadino la Costituzione si riferisce ad una concezione statica del soggetto dotato di diritti politici (riguarda l’essere).
Nel caso del lavoratore la Costituzione si riferisce ad una concezione dinamica del soggetto dotato di diritti politici ( riguarda l’agire).
Il lavoratore inoltre, a sancire la distinzione ontologica con il cittadino, svolge la propria attività entro formazioni sociali (categorie produttive, funzioni lavorative ecc.) come disposto dall’ ART. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Tuttavia, a fronte di un riconoscimento formale e costituzionalizzato, l’esercizio dei diritti politici da parte dei lavoratori è reso problematico.
La fruizione dei diritti politici da parte dei cittadini è garantita da Istituzioni che strutturalmente, si riferiscono a tale modalità di espressione politica (voto indifferenziato sulla base di ideali espressi politicamente).
La fruizione di diritti politici da parte dei lavoratori (voto differenziato sulla base di interessi espressi politicamente) viene negata per il fatto che non sono previste modalità di rappresentanza politica degli interessi e dalla inesistenza delle relative Istituzioni.
In quanto cittadini, esercitiamo i diritti politici ascritti;
In quanto lavoratori, non esercitiamo i diritti politici ascritti.
Si tratta di una gravissima lacuna che va colmata. D’altra parte, se per la tutela dei diritti del cittadino può essere sufficiente il sistema di garanzie costituito dal sistema rappresentativo, per la tutela dei diritti sociali, quelli che ci riguardano come lavoratori, la sola garanzia fondata sul diritto di voto indifferenziato non è più sufficiente; considerando che detta legislazione interviene a disciplinare i rapporti produttivi, appunto quel tipo di rapporti che vedono protagonisti i lavoratori.
Ora, per un elementare ed in equivoco diritto democratico, non è possibile che si regolamenti l’attività dei lavoratori senza che essi abbiano la possibilità di intervenire sulla redazione di tale regolamentazione.
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